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Sez. 3, Sentenza n. 3733 del 09/03/2012 (Rv. 622021 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE | Misura del canone - Determinabilità alla luce del criterio costituzionale della sufficienza della retribuzione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622021-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE

In tema di contratti agrari, non è invocabile dall'affittuario coltivatore diretto la tutela dettata dall'art. 36 Cost., ponendosi il concedente non come "datore di lavoro", ovvero come soggetto che si appropria dei risultati dall'attività lavorativa manuale prestata dall'affittuario "lavoratore", ma unicamente come proprietario di uno degli elementi dell'azienda di cui l'affittuario "imprenditore agricolo" (a norma del precetto di cui all'art. 2135 cod. civ.) si avvale per l'esercizio della sua impresa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 9 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 14 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 62 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)