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Sez. 3, Sentenza n. 23931 del 19/11/2007 (Rv. 600316 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - EQUO CANONE - IN GENERE | Artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982 - Illegittimità costituzionale - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600316-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - EQUO CANONE - IN GENERE

Per effetto della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 318 del 2002, sono divenute prive di effetti sia le tabelle per il canone di equo affitto come disciplinate dall'art. 9 della legge 3 maggio 1982, n. 203, e dalle norme da questo richiamate, sia, ai fini della quantificazione del canone stesso, i redditi dominicali stabiliti - ai sensi dell'art. 62, della legge n. 203 del 1982 - a norma del r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589; conseguentemente, non esistendo più livelli massimi di equità stabiliti dalle dette tabelle, deve considerarsi priva di fondamento la domanda diretta, ai sensi dell'art. 28 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, alla quantificazione dell'equo canone e, eventualmente, alla ripetizione delle somme corrisposte in eccedenza ai menzionati livelli o a reclamare somme ulteriori rispetto a quelle già corrisposte, in forza di accordi liberamente intervenuti tra le parti, anche senza l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 28 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 9 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 62 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/04/1939 num. 589

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)