Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8413 del 12/04/2011 (Rv. 617439 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - EQUO CANONE - IN GENERE | Declaratoria d'incostituzionalità di cui alla sentenza n. 318 del 2002 - Conseguenze - Determinazione equitativa del canone da parte del giudice - Illegittimità - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - EQUO CANONE - IN GENERE
Per effetto della declaratoria d'incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 318 del 2002, sono divenute prive di effetti sia le tabelle per il canone di equo affitto, disciplinate dall'art. 9 della l. 3 maggio 1982, n. 203 e dalle norme da questo richiamate, sia, ai fini della quantificazione del canone stesso, i redditi dominicali stabiliti, ai sensi dell'art. 62 della l. n. 203 del 1982, a norma del r.d.l. 4 aprile 1939 n. 589, per cui il canone dovuto dalla parte conduttrice è unicamente quello stabilito liberamente tra le parti o l'ultimo, giudizialmente accertato con sentenza passata in cosa giudicata anteriormente alla sentenza n. 318 del 2002; non è, pertanto, consentito al giudice - in attesa di un'eventuale nuova disciplina della materia - determinare un canone equo in sostituzione di quello voluto dalle parti o definitivamente accertato dal giudice, anche se il canone così determinato (pattiziamente o in forza di pronuncia passata in giudicato) non assicuri al concedente una remuneratività non irrisoria della rendita e all'affittuario la possibilità di esercizio dell'impresa con il contemperamento degli interessi reciproci.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/04/1939 num. 89, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 9 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 62 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)