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Sez. 3, Sentenza n. 12352 del 02/10/2013 Cc. (dep. 17/03/2014) Rv. 258684 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - Provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. - Convalida - Presupposti - Istigazione alla violenza - Esposizione di striscioni - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258684-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

La condotta contemplata dall'art. 6 della legge n. 401 del 1990, quale presupposto per la convalida del provvedimento del Questore, applicativo dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. in occasione di competizioni sportive, a seguito dell'introduzione della norma di cui all'art. 2-bis della legge n. 377 del 2001, deve consistere nell'esposizione di scritte o striscioni in grado di turbare il tranquillo svolgimento delle manifestazioni sportive per il loro contenuto direttamente istigatorio o inneggiante alla violenza e non meramente offensivo, denigratorio o diffamatorio, come tale solo indirettamente inducente alla violenza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto la decisione impugnata corretta nella parte in cui aveva giudicato condotta idonea ad incitare direttamente alla violenza l'esposizione di uno striscione che inneggiava a personaggi condannati per l'omicidio di un ispettore di polizia commesso in occasione di gravi disordini al termine di un incontro di calcio, e ad atleti che a questi avevano manifestato pubblica solidarietà, ed erronea laddove aveva valorizzato al medesimo fine l'esposizione di scritte che evocavano con disprezzo il gesto autolesionistico di un ex-calciatore).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Legge 19/10/2001 num. 377 art. 2 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)