Sez. 3, Sentenza n. 1938 del 10/02/2003 (Rv. 560337 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Liquidabilità d'ufficio - Ammissibilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
Il regolamento delle spese di lite è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, pertanto la condanna al pagamento delle spese di lite può legittimamente essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)