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Sez. 3, Sentenza n. 3882 del 30/03/2000 (Rv. 535203 - 01)

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI | Accordi in deroga alla legge n. 203 del 1982 - Documento negoziale sottoscritto dalle parti e dai rappresentanti sindacali - Efficacia probatoria - Prova testimoniale contraria - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535203-01

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI

In tema di contratti agrari l'efficacia probatoria del documento negoziale stipulato in deroga alle norme vigenti ai sensi dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982 n. 203, sottoscritto dai contraenti e dai rappresentanti sindacali, non può essere, in mancanza di un'azione di annullamento per vizio della volontà, disatteso mediante la deduzione di una prova orale volta soltanto a dimostrare la non corrispondenza al vero di quanto liberamente attestato dai contraenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 2722, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)