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Sez. 5, Sentenza n. 778 del 14/01/2011 (Rv. 616338 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI | Eliminazione di beni non completamente ammortizzati - Costo residuo - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2011-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616338-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI

In tema di imposte sui redditi di impresa, nella ipotesi di eliminazione dal complesso produttivo (per cessione e/o dismissione) di beni non completamente ammortizzati, il costo residuo che il contribuente può dedurre dall'imponibile, ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (numerazione anteriore a quella introdotta dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), come pure dall'art. 68 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 precedentemente vigente, è determinato tenendo conto degli ammortamenti effettivamente operati, ancorché essi siano stati calcolati in misura inferiore a quella massima fiscalmente consentita.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 68 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)