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Sez. 1, Sentenza n. 2992 del 01/04/1996 (Rv. 496726 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Bene ammortizzabile - Alienazione onerosa - Plusvalenza - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1996-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496726-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI

In tema di imposte sui redditi, in caso di alienazione onerosa di un bene ammortizzabile, al fine dell'accertamento della misura della plusvalenza realizzata dall'alienante rilevano soltanto gli ammortamenti effettivamente operati, ancorché siano stati calcolati in misura inferiore (anche di oltre la metà) a quella massima fiscalmente consentita.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 54, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)