Sez. 6, Ordinanza n. 2675 del 24/09/1998 Cc. (dep. 09/10/1998) Rv. 211753 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio - Persona offesa - È esclusivamente la pubblica amministrazione - Ricorso proposto dal privato cui la divulgazione delle notizie possa aver nuociuto - Inammissibilità - Fattispecie - In tema di notizie divulgate a mezzo stampa.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE
Nel reato di rivelazione e utilizzazione dei segreti di ufficio di cui all'art. 326 c.p. persona offesa è solo la pubblica amministrazione. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione di un privato avverso l'ordinanza di archiviazione del g.i.p. in ordine a tale reato, nel procedimento penale seguito a denuncia da parte dello stesso ricorrente (Nella specie si trattava di notizie apparse su un quotidiano riguardanti presunte indagini nei confronti della sedicente persona offesa, quale rappresentante di un partito).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 326, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)