Sez. 6, Sentenza n. 3598 del 12/10/1995 Cc. (dep. 06/11/1995) Rv. 203329 - 01
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Notifica alla persona offesa | Denunciante - Che non sia persona offesa - Diritto alla notifica - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie: rivelazione di segreti di ufficio.
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Notifica alla persona offesa
Il denunciante, che non sia anche persona offesa dal reato, non ha diritto ad essere informato della richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero (Principio affermato con riguardo ad archiviazione di denuncia per il reato di rivelazione di segreti di ufficio ai sensi dell'art. 316 comma primo cod. proc. pen.. In particolare la Cassazione ha puntualizzato che il bene tutelato da questa disposizione è esclusivamente il buon andamento della pubblica amministrazione e che pertanto tale reato non può considerarsi plurioffensivo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 326 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)