Sez. 1, Sentenza n. 8532 del 22/06/2001 (Rv. 547638 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE | Connessione obiettiva con un reato - Successivo venir meno della "vis attractiva" del giudice penale per estinzione del reato - Restituzione degli atti all'autorità amministrativa - Nuovo termine di prescrizione - Decorrenza - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE
Ove la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa sia stata devoluta al giudice penale per ragioni di connessione con un reato e successivamente l'autorità giudiziaria, essendosi chiuso il procedimento penale per estinzione del reato, restituisca gli atti a quella amministrativa ai sensi dell'art. 24, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, da tale momento inizia nuovamente a decorrere un nuovo termine prescrizionale - in applicazione del principio generale dettato dall'art. 2935 cod. civ., che esclude il decorso della prescrizione se il diritto non può essere fatto valere -, atteso che l'autorità amministrativa soltanto da tale ricezione può esercitare il proprio diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)