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Sez. 2, Sentenza n. 19558 del 10/09/2009 (Rv. 610083 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Denuncia di "errores in procedendo" - Quesito di diritto - Formulazione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610083-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Nel ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., e fondato sull'esistenza di "errores in procedendo", la formulazione del quesito di diritto di cui all'art. 366-bis cod. proc. civ. è necessaria solo se la violazione denunciata comporta necessariamente la soluzione di una questione di diritto. Se, infatti, l'inosservanza delle regole processuali abbia dato luogo ad un mero errore di fatto, alla Corte di cassazione si chiede soltanto di riscontrare, attraverso l'esame degli atti di quel processo, la correttezza dell'attività compiuta, con la conseguenza che la formulazione del quesito di diritto non è, in tal caso, neppure configurabile. (Nella specie, la S.C. ha esaminato nel merito e dichiarato infondato - sebbene accompagnato dalla formulazione di un quesito di diritto del tutto generico - il motivo di ricorso con il quale si lamentava l'omessa pronuncia, la parte del giudice di appello, su una eccezione di inopponibilità di quanto accertato in precedente giudizio per mancata trascrizione della domanda ex art. 2653, n. 1, cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)