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Sez. L, Sentenza n. 910 del 15/02/1989 (Rv. 461905 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - LAVORAZIONI "TABELLATE" - PRESUNZIONE DALLA EZIOLOGIA PROFESSIONALE DELL'INFERMITÀ DEL LAVORATORE - PROVA CONTRARIA - ONERI DELL'INAIL - OGGETTO - DESUNZIONE DAL RILEVAMENTO DIRETTO DALLA LAVORAZIONE - AMMISSIBILITÀ - DA UN RILEVAMENTO INDIRETTO - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1989-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461905-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - LAVORAZIONI "TABELLATE" - PRESUNZIONE DALLA EZIOLOGIA PROFESSIONALE DELL'INFERMITÀ DEL LAVORATORE - PROVA CONTRARIA - ONERI DELL'INAIL - OGGETTO - DESUNZIONE DAL RILEVAMENTO DIRETTO DALLA LAVORAZIONE - AMMISSIBILITÀ - DA UN RILEVAMENTO INDIRETTO - CONDIZIONE.*

Con riguardo a lavorazione cosiddetta "tabellata", la presunzione della eziologia professionale dell'infermità di cui risulti affetto il lavoratore subordinato può essere vinta, sempre che non si dimostri un'eziologia diversa, solo con la prova rigorosissima (il cui relativo Onere grava sull'Inail) che la lavorazione, alla quale il lavoratore sia stato addetto, non abbia in concreto idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità né in generale, né in relazione a quel determinato lavoratore; tale prova può essere desunta dal rilevamento diretto dalla lavorazione medesima oppure da un rilevamento indiretto, che sia però fondato su condizioni delle quali si dimostri l'assoluta equiparabilità a quelle effettive della lavorazione alla quale il lavoratore era addetto. (V 6778/87, mass n 454983; (V 6155/87, mass n 454468).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)