Sez. L, Sentenza n. 6155 del 14/07/1987 (Rv. 454468 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - RENDITA - RICONOSCIMENTO DEL RELATIVO DIRITTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ASSICURATO - OGGETTO - NESSO CAUSALE TRA LE SOSTANZE MORBIGENE TABELLATE E LA MALATTIA PER LA QUALE È PREVISTA LA TUTELA ASSICURATIVA - PRESUNZIONE - LIMITI - ACCERTAMENTO DEL NESSO CAUSALE ANZIDETTO - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - RENDITA - RICONOSCIMENTO DEL RELATIVO DIRITTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ASSICURATO - OGGETTO - NESSO CAUSALE TRA LE SOSTANZE MORBIGENE TABELLATE E LA MALATTIA PER LA QUALE È PREVISTA LA TUTELA ASSICURATIVA - PRESUNZIONE - LIMITI - ACCERTAMENTO DEL NESSO CAUSALE ANZIDETTO - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Al fine del riconoscimento della rendita per malattia professionale, il lavoratore ha l'Onere - secondo il principio generale sancito dal primo comma dell'art. 2697 cod. civ. - di provare il nesso causale tra le sostanze morbigene tabellate e la malattia per la quale è prevista la tutela assicurativa, mentre la presunzione legale dell'eziologia professionale della malattia - presunzione la quale opera se ed in quanto l'affezione morbosa presenti, in aggiunta alle caratteristiche della malattia comune, quelle peculiari della malattia professionale - esime il lavoratore stesso dall'ardua dimostrazione che la malattia è stata contratta proprio a causa del lavoro svolto e non per cause ed in circostanze diverse. L'accertamento del giudice del merito circa la sussistenza o meno, nel caso concreto, del nesso causale anzidetto è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi. (V 3131/86, mass n 446138; (V 2849/86, mass n 445888; (V 89/86, mass n 443741; (V 7/86, mass n 443651; (V 4136/85, mass n 441660; (V 2907/84, mass n 434959; (V 1954/83, mass n 426800; (V 206/74, Corte cost.).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 211 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)