Sez. L, Sentenza n. 6778 del 06/08/1987 (Rv. 454983 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - MANOVALE EDILE - MALATTIA BRONCOPOLMONARE - PRESUNZIONE EX LEGE DELL'EZIOLOGIA PROFESSIONALE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - MANOVALE EDILE - MALATTIA BRONCOPOLMONARE - PRESUNZIONE EX LEGE DELL'EZIOLOGIA PROFESSIONALE.*
È presunta ex lege l'eziologia professionale della malattia broncopolmonare riscontrata in un lavoratore edile, la cui attività rientra, per nozione di comune esperienza, tra le lavorazioni contemplate alla voce n. 47 della nuova tabella (approvata con DPR 9 giugno 1975 n. 482) delle malattie professionali nell'industria, le quali espongono all'inalazione di silicati o di calcare. Tale presunzione di nocività a livello broncopolmonare della anzidetta lavorazione può essere esclusa solo se risulti provato che l'infermità sia stata determinata dall'intervento, con Rilevanza causale esclusiva o assolutamente prevalente, di fattori patogeni di natura diversa. (Conf 2122/85, mass n 440013).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)