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Sez. 1, Sentenza n. 1400 del 06/03/1979 (Rv. 397704 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE E TRANSAZIONE - RICONCILIAZIONE - REQUISITI - RAPPORTI SESSUALI NON ACCOMPAGNATI DA ALTRE MANIFESTAZIONI DI PERDONO O DI AFFETTO - INIDONEITA.*
Stato
decisa il 1979-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397704-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE E TRANSAZIONE - RICONCILIAZIONE - REQUISITI - RAPPORTI SESSUALI NON ACCOMPAGNATI DA ALTRE MANIFESTAZIONI DI PERDONO O DI AFFETTO - INIDONEITA.*

La riconciliazione dei coniugi, oltre che il perdono delle colpe precedenti, implica il completo ripristino della convivenza coniugale mediante la ripresa dei rapporti che caratterizzano il vincolo matrimoniale e che sono costituiti dalla comunione spirituale - intesa come animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di rispondere dei principali doveri coniugali - e dalla comunione materiale nella convivenza, caratterizzata da una certa organizzazione domestica e, normalmente, da rapporti sessuali. Ove, pero, questi ultimi siano avvenuti sporadicamente, senza essere accompagnati da altre manifestazioni di perdono o di affetto, gli stessi non possono da soli avere efficacia di riconciliazione, non avendo la piena idoneita a dimostrare la ripresa della predetta comunione materiale e spirituale. (V 3051/76, mass n 381824; (V 1595/76, mass n 380350; (V 414/76, mass n 379065).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 154 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 24, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)