Sez. 3, Sentenza n. 49400 del 18/11/2009 Cc. (dep. 22/12/2009) Rv. 245713 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO | Specie o quantità della pena - Errore di denominazione o di computo - Ricorso per rettificazione - Inammissibilità - Rimedio - Correzione dell'errore materiale.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di ottenere la rettifica della specie o della quantità della pena per errore di denominazione o di computo da parte del giudice di merito, essendo unicamente esperibile in tal caso la procedura di correzione dell'errore materiale, salvo che l'errore non sia pertinente anche a vizi diversi dall'errore di fatto. (Fattispecie in tema di patteggiamento nella quale il giudice aveva erroneamente operato la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria ex legge n. 689 del 1981).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)