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Sez. 4, Sentenza n. 40112 del 20/06/2023 Ud. (dep. 04/10/2023) Rv. 285067 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Correzione di errore materiale della pena inflitta - Ricorso inammissibile - Rettificazione ex art. 619 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285067-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE

Il potere di rettifica dell'erronea denominazione della pena inflitta con la sentenza impugnata è esercitabile dalla Corte di cassazione nel solo caso in cui il ricorso sia ammissibile, in quanto la previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell'impugnazione, a condizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è ammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere la rettifica della specie o quantità della pena risultata errata, motivo non riconducibile alle previsioni di cui all'art. 606 cod. proc. pen.).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)