Sez. 3, Sentenza n. 366 del 08/02/1974 (Rv. 368038 - 01)
LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - COMPENSO PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - SPETTANZA - CONDIZIONI - IDENTITA DELL'ATTIVITA - NECESSITA - ESCLUSIONE - INTERDIPENDENZA TRA PERDITA SUBITA DAL CONDUTTORE ED UTILITA DEL LOCATORE - NECESSITA.*
LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - COMPENSO PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - SPETTANZA - CONDIZIONI - IDENTITA DELL'ATTIVITA - NECESSITA - ESCLUSIONE - INTERDIPENDENZA TRA PERDITA SUBITA DAL CONDUTTORE ED UTILITA DEL LOCATORE - NECESSITA.*
Il compenso (cosiddetto avviamento commerciale) dovuto al conduttore per il rilascio dell'azienda gestita nell'immobile locato, pur non condizionando l'attribuzione del compenso all'Esercizio da parte del locatore della medesima attivita esercitata dal conduttore uscente, presuppone tuttavia un rapporto di stretta interdipendenza fra la perdita subita dal conduttore e l'utilita che puo derivare al locatore, nel senso che alla diminuzione patrimoniale subita dal conduttore deve far riscontro un corrispondente incremento patrimoniale del locatore. (Conf 437'70, mass n 347242; V 686'70, mass n 338746).*
Riferimenti normativi: Legge 27/01/1963 num. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)