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Sez. 3, Sentenza n. 2337 del 12/04/1980 (Rv. 406030 - 01)

LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - PRESUPPOSTI - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406030-01

LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - PRESUPPOSTI - MANCANZA - CONSEGUENZE.*

L'attribuzione al conduttore uscente del compenso per la perdita dell'avviamento previsto dall'art 4, primo comma, della legge 27 gennaio 1963 n 19 presuppone - come confermato dalla lettera e dallo scopo perseguito da tale norma, che e quello di assicurare che il locatore non tragga ingiusto vantaggio, con danno del conduttore, dall'attivita commerciale o artigiana da quest'ultimo precedentemente svolta nello stesso immobile - un rapporto di stretta interdipendenza fra la perdita subita dal conduttore per effetto della cessazione del rapporto di locazione e l'utilita che ne possa derivare al locatore, nel senso che alla diminuzione patrimoniale subita dal primo deve far riscontro un corrispondente incremento patrimoniale a favore del secondo, con la conseguenza che non spetta alcun compenso qualora non sussista il concorso di entrambi gli elementi predetti. (Conf 825/78, mass n 390165; (Conf 4243/76, mass n 382932; (Conf 1366/74, mass n 369476; (Conf 366/74, mass n 368038).*

Riferimenti normativi: Legge 27/01/1963 num. 19 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)