Sez. L, Sentenza n. 2635 del 10/03/1998 (Rv. 513527 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Straordinaria - Procedura di consultazione sindacale - Finalità - Intese raggiunte fra le parti - Natura ed effetti tipici - Carattere endoprocedimentale - Accordi aventi natura di contratto collettivo normativo - Ammissibilità - Presupposti - Qualificazione della fattispecie - Giudizio riservato al giudice di merito - Fattispecie relativa alla previsione di rientri in servizio.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In tema di cassa integrazione guadagni straordinaria, l'intervento delle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, delle confederazioni maggiormente rappresentative, previsto dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975 n. 164, è finalizzato all'esame della situazione aziendale nel suo complesso, alla verifica della sussistenza della crisi, nonché alla valutazione degli interessi dei lavoratori, con lo scopo precipuo di tutelare l'interesse collettivo dei lavoratori stessi alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Ne consegue che le mere "intese" eventualmente raggiunte all'esito della procedura di consultazione sindacale hanno normalmente effetti esclusivamente endoprocedimentali, non rientrando nella fattispecie di cui all'art. 1322 cod. civ., atteso che da esse non derivano effetti di modifica, estinzione o costituzione di rapporti giuridici, in quanto il sindacato, con le suddette intese, opera non già quale titolare del potere di stipulare contratti collettivi di lavoro bensì quale soggetto istituzionalmente portatore ed interprete di diritti diffusi ed indivisibili riferibili a tutti i lavoratori, quali quello al risanamento dell'impresa in crisi e quello alla conservazione del livello occupazionale. L'eventuale stipula tra le parti sociali, all'esito del suddetto esame congiunto, di un vero e proprio contratto collettivo, dotato di contenuto normativo ed obbligatorio e di efficacia diretta sui diritti soggettivi dei singoli lavoratori - contratto la cui sussistenza è oggetto di valutazione riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità - presuppone un preventivo, espresso e specifico mandato all'organizzazione sindacale da parte di costoro, idoneo ad attribuire il relativo potere. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., esclusa la conclusione di un contratto collettivo, aveva rigettato le pretese risarcitorie dei lavoratori, rilevando che i "rientri" formavano oggetto di una mera prognosi circa il superamento della crisi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)