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Sez. L, Sentenza n. 831 del 20/01/2001 (Rv. 543383 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Straordinaria - Accordi sindacali relativi alla sospensione del rapporto indipendentemente dall'esito della richiesta di intervento - Incidenza sui contratti individuali - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543383-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Per la validità dell'accordo con cui l'imprenditore e le organizzazioni sindacali pattuiscono, ai fini del ricorso alla Cassa integrazione guadagni, una sospensione del rapporto di lavoro con esonero del datore di lavoro dall'obbligazione retributiva indipendentemente dall'esito della richiesta di concessione dell'integrazione salariale, è necessario che i lavoratori interessati abbiano conferito specificamente ai rappresentanti sindacali l'incarico di stipularlo, oppure provvedano a ratificarne l'operato, trattandosi di accordo che incide immediatamente sulla disciplina dei contratti individuali di lavoro e sui diritti di cui i singoli sono già titolari.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)