Sez. 2, Sentenza n. 15509 del 14/07/2011 (Rv. 618662 - 01)
BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE | Area destinata a parcheggio - Vincolo di destinazione ex artt. 18 della legge n. 765 del 1967 e 26 della legge. n. 47 del 1985 - Obbligo di trasferimento della proprietà dell'area di parcheggio insieme alla costruzione - Sussistenza - Esclusione - Diritto reale d'uso sull'area in favore dell'acquirente dell'appartamento - Configurabilità.
BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE
Il vincolo di destinazione posto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, comporta l'obbligo non già di trasferire la proprietà dell'area destinata a parcheggio insieme alla costruzione, ma quello di non eliminare il vincolo esistente, sicché esso crea in capo all'acquirente dell'appartamento un diritto reale d'uso sull'area e non già un diritto al trasferimento della proprietà.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26, Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)