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Sez. 2, Sentenza n. 13857 del 09/11/2001 (Rv. 550115 - 01)

BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE | Unità immobiliari ed aree di parcheggio - Vincolo pertinenziale "ex lege" - Sussistenza - Portata.
Stato
decisa il 2001-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550115-01

BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE

La disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, impone un vincolo di destinazione, di natura pubblicistica, per il quale gli spazi in questione sono riservati all'uso diretto delle persone che stabilmente occupano le singole unità immobiliari delle quali si compone il fabbricato o che ad esse abitualmente accedono; non impone, per contro, all'originario proprietario dell'intero immobile la cessione in proprietà delle dette aree in una alla cessione a tale titolo di ciascuna unità, in quanto le finalità perseguite dal legislatore, d'interesse collettivo e non individuale dei singoli acquirenti di porzioni del fabbricato o del complesso di essi, sono egualmente conseguite, purché il vincolo di destinazione venga rispettato con il riconoscere e garantire a costoro uno specifico diritto reale d'uso delle aree stesse (un metro quadro ogni venti metri cubi della costruzione ex art. 41 sexies, legge n.1150 del 1942 come introdotto dall'art.18, legge n. 765 del 1967, ed il doppio ex art. 2, legge n. 122 del 1989); mentre le aree eccedenti detta misura rimangono nella libera disponibilità del costruttore - venditore.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26, Cod. Civ. art. 817, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 24/03/1989 num. 122 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)