Sez. L, Sentenza n. 10565 del 28/11/1996 (Rv. 500852 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Norme introdotte da decreto - legge non ancora convertito - Omesso richiamo di tali norme da parte dell'interessato - Applicazione d'ufficio - Legittimità - Vizio di ultrapetizione - Esclusione - Fattispecie relativa all'art. 26 del D.L. n. 289 del 1992 in tema di non soggezione dei Comuni agli obblighi previdenziali per contratti d'opera o per prestazioni professionali.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Il giudice che provveda alla qualificazione giuridica dei fatti di causa alla luce di "jus superveniens" non invocato dalle parti, non incorre in vizio di ultrapetizione, dovendo egli pronunziare sulla controversia nel rispetto delle norme di diritto vigenti al momento della decisione, come da lui individuate e conosciute, a prescindere da ogni allegazione di parte, e senza che abbia rilievo la circostanza che tali norme siano state introdotte con decreto - legge non ancora convertito in tale momento (Nella specie al fine di qualificare come rapporto di lavoro autonomo l'incarico del trasporto scolastico conferito a taluni autisti da un Comune, nei cui confronti era stata emessa ordinanza - ingiunzione dall'Ispettorato del lavoro, il giudice di merito, con sentenza censurata dal ricorrente solo per vizio di ultrapetizione, aveva applicato l'art. 26 del D.L. 20 maggio 1992, n.289, non convertito, il quale - con norma seguita da altra di analogo tenore introdotta dall'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nel testo sostituito dall'art. 6 bis del D. L. 18 gennaio 1993, n.9, convertito con modifiche nelle legge 18 marzo 1993, n. 67, - aveva previsto la non soggezione (anche) dei comuni agli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale per i contratti d'opera o per prestazioni professionali. La S.C. nel rigettare il ricorso ha enunciato il principio di cui alla massima, precisando peraltro in motivazione che i limiti delle censure formulate non consentivano l'esame della interpretazione data dal giudice di merito alla norma applicata).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/05/1992 num. 289 art. 26, Legge 23/12/1992 num. 498 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 18/01/1993 num. 9 CORTE COST., Legge 18/01/1993 num. 67 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)