Sez. U, Sentenza n. 5947 del 27/05/1993 (Rv. 482541 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Configurabilità - Condizioni - Mancanza dell'atto formale di nomina o sua invalidità e qualificazione data dalle parti al rapporto o sua temporaneità o non inerenza ai fini istituzionali - Irrilevanza - Disposizioni ex art. 6 bis D.L. n. 9 del 1993 - Attinenza al merito e non alla configurabilità del rapporto.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere
Alla configurabilità del rapporto di pubblico impiego (con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di un ente pubblico e con inserimento del lavoratore nelle strutture pubbliche dell'ente, non ostano né la mancanza dell'atto formale di nomina, o la sua eventuale invalidità, né la formale qualificazione data dalle parti al rapporto (relativo, nella specie, all'attività di coordinazione e direzione artistica di un teatro comunale gestito direttamente dal Comune) né la sua temporaneità o la sua non inerenza ai fini istituzionali dell'ente; mentre attiene al merito, e non alle condizioni di astratta configurabilità del suindicato rapporto, la disposizione di natura interpretativa - contenuta nell'art. 6 bis del D.L. 18 gennaio 1993 n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 18 marzo 1993 n. 67, che (a modifica dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1992 n. 498) prevede la non soggezione (anche) dei comuni agli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale per i contratti d'opera o per prestazioni professionali.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1992 num. 498 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 18/01/1993 num. 9 CORTE COST., Legge 18/03/1993 num. 67 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)