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Sez. 6 - 3, Sentenza n. 5013 del 15/03/2016 (Rv. 639364 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Art. 345 c.p.c. nel testo introdotto dalla l. n. 353 del 1990 ("ratione temporis" applicabile) - "Indispensabilità" della prova documentale - Nozione - Emersione esclusivamente dalla sentenza impugnata - Necessità.
Stato
decisa il 2016-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639364-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

Ai fini dell'ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 353 del 1990, applicabile "ratione temporis"), sono qualificabili come indispensabili i soli documenti la cui necessità emerga dalla sentenza impugnata, dei quali non era apprezzabile neppure una mera utilità nel pregresso giudizio di primo grado, mentre non è ammissibile il nuovo documento che già appariva indispensabile durante lo svolgimento del giudizio di primo grado e prima del formarsi delle preclusioni istruttorie, sicché la sentenza non si è potuta fondare su di esso per la negligenza della parte, che avrebbe potuto introdurlo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Legge 07/08/2012 num. 134 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)