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Sez. 1, Sentenza n. 12731 del 10/06/2011 (Rv. 618546 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. come sostituito dall'art. 52 legge n. 353 del 1990 - Nuovi documenti - Produzione in appello - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618546-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

La facoltà di produrre nuovi documenti in appello è ammessa dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. - già nella formulazione di cui all'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile "ratione temporis" -, purchè essa avvenga non nel corso del giudizio di secondo grado, ma in sede di costituzione, come prescritto, a pena di decadenza, dal codice di rito e così trovando applicazione il disposto degli artt. 163 e 166 cod. proc. civ., richiamati dagli artt. 342, primo comma e 347, primo comma, cod. proc. civ., tenuto conto dell'esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento (a meno che la formazione documentale da esibire non ne sia successiva) e avuto riguardo all'assenza di richiami, nella disciplina del grado di giudizio, alla disposizione dell'art. 184 cod. proc. civ. (sulla facoltà del giudice di primo grado di assegnare un ulteriore termine, dopo la costituzione delle parti, per la produzione di documenti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 347

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)