Sez. 4, Sentenza n. 42496 del 23/09/2009 Ud. (dep. 05/11/2009) Rv. 245459 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Posizione di garanzia - Componenti costitutive - Fattispecie in tema omicidio colposo.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO
In tema di omicidio colposo, il fondamento della responsabilità, ex art. 41, comma secondo cod. pen., deve essere correlato non solo all'esistenza di un dovere giuridico di attivarsi per impedire che l'evento temuto si verifichi, ma anche alla presenza di una condotta colposa, dotata di ruolo eziologico nella spiegazione dell'evento lesivo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella quale era stata fondata la responsabilità per omicidio colposo in relazione all'annegamento di due bambini nei confronti dell'accompagnatore di una associazione che aveva organizzato una gita esclusivamente sulla sua posizione di garanzia nella fase della balneazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)