Sez. 1, Sentenza n. 22280 del 17/10/2006 (Rv. 594630 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Alla carica di consigliere regionale - Qualità di componente del consiglio di amministrazione di società partecipata dalla regione - Causa di ineleggibilità ex art.2, primo comma, n. 10, della legge n. 154 del 1981 - Rimozione - Per effetto delle dimissioni - Efficacia.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
Ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità a consigliere regionale (o provinciale o comunale) costituita dall'essere legale rappresentante o dirigente (nella specie, presidente del consiglio di amministrazione) di società per azioni con capitale maggioritario della regione (o, rispettivamente, della provincia o del comune), prevista dall'art. 2, primo comma, n. 10, della legge 23 aprile 1981, n. 154, rileva la tempestività delle dimissioni rassegnate, idonee a determinare l'immediata cessazione dalla carica una volta pervenute nella sfera di conoscenza dell'organo avente la rappresentanza del consiglio di amministrazione, quando ricorra la prima delle due ipotesi contemplate dall'art. 2385 cod. civ. ("la rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2385, Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 com. 1 n. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)