Sez. 1, Sentenza n. 20055 del 18/07/2008 (Rv. 604913 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Alla carica di consigliere regionale - Qualità di componente del consiglio di amministrazione di società partecipata dalla regione - Causa di ineleggibilità ex art. 2, primo comma, n. 10, della legge n. 154 del 1981 - Rimozione - Irregolarità formali nell'identificazione del destinatario delle dimissioni - Irrilevanza - Effettiva conoscenza dell'organo avente la rappresentanza - Sufficienza - Tempestività.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
In tema di cause di ineleggibilità a consigliere regionale, quella prevista dall'art. 2, comma 1, n. 10, della legge 23 aprile 1981, n. 154 - per "i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune" - non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature; a tal fine non rilevano eventuali irregolarità formali nell'identificazione del destinatario (nella specie, per essere le dimissioni state indirizzate alla società anzichè al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale), quanto la certezza che le dimissioni siano state effettivamente comunicate ai soggetti ai quali la norma richiede che sia indirizzato, e la tempestività e idoneità delle dimissioni a determinare l'immediata cessazione dalla carica una volta pervenute nella sfera di conoscenza dell'organo avente la rappresentanza del consiglio di amministratone, come nel caso in cui rimanga in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2385, comma 1, cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2385, Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)