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Sez. 3, Sentenza n. 9474 del 19/01/2001 Cc. (dep. 07/03/2001) Rv. 219503 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Sospensione feriale dei termini - Rinuncia formulata nel corso del procedimento principale - Automatica validità anche nel procedimento incidentale di riesame - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219503-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

La dichiarazione di rinuncia alla sospensione feriale dei termini formulata dall'imputato nel procedimento principale non si estende automaticamente al procedimento incidentale di riesame, con la conseguenza che il termine stabilito dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. inizia a decorrere dal momento in cui tale rinuncia sia portata a conoscenza del giudice del riesame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 240 bis, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)