Sez. 3, Sentenza n. 7380 del 20/01/2012 Cc. (dep. 24/02/2012) Rv. 252023 - 01
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale - Dichiarazione di rinuncia formulata nel procedimento principale - Automatica validità anche per i procedimenti incidentali - Esclusione.
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
La dichiarazione di rinuncia alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, formulata dall'imputato nel procedimento principale, non si estende automaticamente a quello incidentale di riesame, nel quale è tuttavia ammissibile una rinuncia implicita, che deve essere desumibile da indicatori chiari ed univoci, in mancanza dei quali la stessa presentazione del ricorso nel periodo feriale evidenzia la volontà di una sollecita trattazione del procedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)