Sez. L, Sentenza n. 4482 del 24/04/1991 (Rv. 471829 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - In genere | Contratto a "part-time" - Nullità per difetto di forma - Effetti - Diritto alla retribuzione come nel contratto a tempo pieno a seguito di conversione del contratto medesimo - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - In genere
La nullità del contratto di lavoro a tempo parziale, determinata dalla mancanza della forma scritta prevista ("ad substantiam") dall'art. 5, secondo comma, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 (convertito, con modifiche, dalla legge n. 863 del 1984), comporta, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., che il lavoratore (per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione) ha diritto alla retribuzione in relazione alla ridotta attività lavorativa effettivamente svolta e non già - indipendentemente dalla costituzione in mora del datore di lavoro - in relazione alla (non svolta) attività lavorativa del contratto a tempo pieno, nel quale (per mancanza del relativo consenso) non può convertirsi quello a tempo parziale nullo per difetto di forma.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)