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Sez. L, Sentenza n. 1382 del 11/03/1981 (Rv. 412012 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - REQUISITI - SUBORDINAZIONE - NOZIONE - MANCANZA DI UN PREDETERMINATO VINCOLO DI ORARIO - ININFLUENZA - CONDIZIONE - PREDETERMINAZIONE DI UNA PAGA FISSA ED ESCLUSIVITA DELLA PRESTAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412012-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - REQUISITI - SUBORDINAZIONE - NOZIONE - MANCANZA DI UN PREDETERMINATO VINCOLO DI ORARIO - ININFLUENZA - CONDIZIONE - PREDETERMINAZIONE DI UNA PAGA FISSA ED ESCLUSIVITA DELLA PRESTAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, il requisito della subordinazione, che consiste nell'assoggettamento del lavoratore alle direttive ed alla vigilanza del datore di lavoro, puo assumere aspetti diversi in relazione alla natura delle mansioni ed alle condizioni in cui queste si svolgono, mentre la Mancanza di un predeterminato vincolo di orario non e di per se sufficiente per escludere la sussistenza di tale rapporto, quando in concreto risulti convenuta l'esplicazione da parte del lavoratore, di un'attivita a carattere particolare che non comporti l'esigenza di quel vincolo e risulti la persistenza, nel tempo, dell'Obbligo giuridico del lavoratore di effettuare le prestazioni oggetto del rapporto e di mantenere a disposizione del datore di lavoro la propria energia lavorativa. Inoltre per la configurazione di detto rapporto, non e necessaria ne la predeterminazione di una paga fissa ne la esclusivita della prestazione, ben potendo questa coesistere, per la sua natura e durata, con altre attivita lavorative del dipendente, svolte autonomamente o a favore di altri datori di lavoro. (V 3800/79, mass n 400247; (Conf 2187/79, mass n 398535, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)