Sez. L, Sentenza n. 3800 del 04/07/1979 (Rv. 400247 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - REQUISITI ESSENZIALI DEL SECONDO - REQUISITI ACCIDENTALI COMUNI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - REQUISITI ESSENZIALI DEL SECONDO - REQUISITI ACCIDENTALI COMUNI.*
Per configurare il rapporto di lavoro subordinato e necessario il concorso sia della collaborazione lavorativa, intesa come inserimento del lavoratore nella struttura dell'impresa; sia del vincolo gerarchico o disciplinare, sia dell'incidenza del rischio attinente all'Esercizio dell'attivita produttiva a carico del datore di lavoro. Per contro, la Determinazione della retribuzione determinata in misura fissa o variabile in base al risultato, l'istituto del preavviso per il recesso, la predeterminazione della prestazione, la sottoposizione a vincolo di orario e di impiego del tempo, la stabilita del rapporto di collaborazione, la sottoposizione del lavoratore a Disposizioni e direttive dell'imprenditore costituiscono elementi che possono ricorrere tanto nel rapporto di lavoro autonomo quanto in quello subordinato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)