Sez. 3, Sentenza n. 1797 del 06/10/1970 (Rv. 347767 - 01)
LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - TRASFERIMENTO O CESSAZIONE DELL'AZIENDA DEL CONDUTTORE - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - TRASFERIMENTO O CESSAZIONE DELL'AZIENDA DEL CONDUTTORE - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI.*
Perche il conduttore abbia diritto a compenso, per la cessazione o per il trasferimento dell'azienda gestita nell'immobile locato, occorre che il locatore sia effettivamente venuto a trovarsi in una situazione per lui piu vantaggiosa (anche se da lui non ancora sfruttata) di quella in cui si trovava prima della locazione, e che tale situazione si trovi in rapporto di stretta interdipendenza con il danno subito dal conduttore per la perdita dell'avviamento dell'azienda, che egli aveva esercitato nell'immobile. (V 686'69, mass n 338946 3083'68).*
Riferimenti normativi: Legge 27/01/1963 num. 19 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)