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Sez. 5, Sentenza n. 16339 del 17/07/2014 (Rv. 632190 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Rimborso delle somme versate in eccedenza prima del condono - Limiti - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632190-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale ex art. 16 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il recupero delle maggiori somme versate dal contribuente anteriormente alla definizione agevolata della lite e relative al medesimo rapporto tributario, non è consentito e spetta nel solo caso eccezionale e derogatorio, di cui al comma 5 del citato art. 16, di totale soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nel giudizio di merito, stante il principio generale, informatore della disciplina del condono, per cui la novazione del rapporto tributario litigioso estingue i reciproci debiti e crediti tra le parti.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2003 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/12/2002 num. 282 art. 5 bis com. 1 lett. L CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)