Sez. 1, Sentenza n. 8426 del 21/06/2000 (Rv. 537866 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI | Simulazione del prezzo della vendita - Opponibilità al fallimento dell'alienante - Ammissibilità - Prova scritta anteriore alla dichiarazione di fallimento - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI
È opponibile al fallimento dell'alienante la simulazione relativa intervenuta tra le parti originarie del contratto ed avente ad oggetto il prezzo della vendita. La prova dell'accordo dissimulato può peraltro essere fornita dalla parte a mezzo di testimoni o per presunzioni, ma deve essere data in base a prova scritta, avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)