Sez. 5, Sentenza n. 18277 del 10/09/2004 (Rv. 576985 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE | Atti giudiziari dell'Avvocatura dello Stato trasmessi mediante mezzi di telecomunicazione - Obbligo di sottoscrizione dell'avvocato dello Stato ricevente - Previsione, in via alternativa, della firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente ex art. 10 della legge n. 383 del 2001 - Ambito applicativo - Giudizi di merito e giudizio per cassazione.
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui l'Avvocatura dello Stato si avvalga dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi ad affari contenziosi, il secondo comma dell'art. 10 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, secondo cui l'obbligo di sottoscrizione dell'avvocato dello Stato ricevente "è soddisfatto anche con la firma del titolare dell'Ufficio ricevente, ovvero di un suo sostituto, purché nella copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale", trova applicazione tanto nei giudizi di merito che nel giudizio di cassazione, non ostandovi il richiamo operato dalla disposizione in parola all'art. 7, terzo comma, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, atteso che quest'ultima norma si limita a prevedere la trasmissione degli atti dell'Avvocatura dello Stato mediante mezzi di telecomunicazione, senza porre limiti in relazione al grado o alla fase del giudizio. Ad un tal riguardo, la modifica introdotta nella disciplina dal detto art. 10 della legge n. 383 del 2001, nell'ambito di interventi di semplificazione degli adempimenti, nel disporre che l'obbligo della sottoscrizione è soddisfatto "anche" con la firma del funzionario titolare, è diretta a consentire, in via alternativa, che la sottoscrizione possa essere apposta, oltre che dall'avvocato dello Stato ricevente - come già previsto dall'art. 7, quarto comma, della legge n. 644 del 1986 - dal funzionario titolare dell'ufficio ricevente.
Riferimenti normativi: Legge 15/10/1986 num. 664 art. 7, Legge 18/10/2001 num. 383 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)