Sez. 2, Sentenza n. 89 del 09/01/1967 (Rv. 325753 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- CONDOMINO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE DI UN CONDOMINO AD UN ALTRO - COMUNICAZIONE SCRITTA ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO ACQUIRENTE DELLA QUOTA - OBBLIGO REGOLAMENTARE - VIOLAZIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- CONDOMINO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE DI UN CONDOMINO AD UN ALTRO - COMUNICAZIONE SCRITTA ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO ACQUIRENTE DELLA QUOTA - OBBLIGO REGOLAMENTARE - VIOLAZIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONE.*
Anche se il regolamento di condominio faccia Obbligo ai condomini, in caso di alienazione o cessione della loro quota, di indicare, per lettera raccomandata, all'amministratore il nome, il cognome e la residenza del nuovo comproprietario, non deve ritenersi necessaria l'osservanza di tale formalita quando la finalita cui essa e diretta - di portare, cioe, a conoscenza del condominio il mutamento del titolare di una delle quote - sia gia stata raggiunta, avendo il condominio acquistato aliunde quella conoscenza. (nella specie, era stato accertato che il nuovo condomino aveva preso parte ad una precedente assemblea condominiale e che, nel relativo verbale, si era dato atto che il medesimo, gia partecipante al condominio quale proprietario di un appartamento, aveva acquistato la proprieta di un altro appartamento, divenendo cosi portatore dei corrispondenti millesimi).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)