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Sez. 1, Sentenza n. 1962 del 22/06/1971 (Rv. 352548 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - ART 107 DEL RDL N 350 DEL 1895 - IMMEDIATA CONTESTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE PRODUTTIVE DI UN AUMENTO DI SPESA - PROPOSIZIONE ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI COLLAUDO DELLE ISTANZE RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI COLLAUDO - ONERE DELL'APPALTATORE - MANCATA FORMULAZIONE DI RISERVE - DIRITTO AL RISTORO DEI DANNI DERIVATI DALLA RITARDATA EFFETTUAZIONE DEL COLLAUDO - PRECLUSIONE - APPLICAZIONE DELLA NORMA AGLI APPALTI INTERESSANTI LA REGIONE SICILIANA - LIMITI TEMPORALI.*
Stato
decisa il 1971-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352548-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - ART 107 DEL RDL N 350 DEL 1895 - IMMEDIATA CONTESTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE PRODUTTIVE DI UN AUMENTO DI SPESA - PROPOSIZIONE ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI COLLAUDO DELLE ISTANZE RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI COLLAUDO - ONERE DELL'APPALTATORE - MANCATA FORMULAZIONE DI RISERVE - DIRITTO AL RISTORO DEI DANNI DERIVATI DALLA RITARDATA EFFETTUAZIONE DEL COLLAUDO - PRECLUSIONE - APPLICAZIONE DELLA NORMA AGLI APPALTI INTERESSANTI LA REGIONE SICILIANA - LIMITI TEMPORALI.*

Ai sensi dell'art 1 della legge primo luglio 1947 n 3 (secondo il quale nel territorio della regione siciliana, fino a quando l'assemblea regionale non abbia diversamente disposto, continua ad applicarsi, nelle materie attribuite alla Competenza regionale, la legislazione dello stato), e del DPR trenta luglio 1950, n 878 (secondo il quale la regione siciliana svolge nell'ambito del proprio territorio le attribuzioni del ministero dei LL PP, previste dall'art 20 dello statuto della regione), legittimamente - ad un rapporto di appalto sorto il ventinove agosto 1959, interessante l'assessorato dei lavori pubblici della predetta regione - deve ritenersi applicabile il RD 25 maggio 1895, n 350, sulla direzione, contabilita e collaudo dei lavori pubblici statali, e quindi anche la norma contenuta nell'art 107 del decreto stesso, che prescrive l'Onere, per l'appaltatore, di contestare immediatamente le circostanze che riguardano la sua prestazione, suscettibili di produrre un incremento della opera prevista, nonche l'Onere di proporre alla firma del certificato di collaudo, a pena di decadenza, 'le domande che crede nel proprio interesse rispetto alle operazioni di collaudò. La sottoscrizione, senza riserve, dell'atto di collaudo preclude, quindi, ogni pretesa dell'appaltatore (nel casò risarcimento danni per il ritardo con il quale il collaudo stesso era avvenuto).*

Riferimenti normativi: Legge 25/05/1895 num. 350 art. 107, Legge 30/07/1950 num. 878 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)