Sez. 1, Sentenza n. 717 del 14/03/1973 (Rv. 362907 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - CONTESTAZIONE DELLA CONTABILIZZAZIONE EFFETTUATA DALLA PA - ONERE DELL'APPALTATORE - ISCRIZIONE DI RISERVA NEI REGISTRI DI CONTABILITA - LIMITI.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - CONTESTAZIONE DELLA CONTABILIZZAZIONE EFFETTUATA DALLA PA - ONERE DELL'APPALTATORE - ISCRIZIONE DI RISERVA NEI REGISTRI DI CONTABILITA - LIMITI.*
L'appaltatore di opera pubblica, ove voglia contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall' amministrazione, e tenuto a iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilita o in altri appositi documenti contabili, ad esporre, poi, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi idonei ad individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma, ed a confermare infine la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale. In tale sistema, le statuizioni normative attinenti alla necessita di tempestiva formulazione e successiva quantificazione, rivestono carattere generale e comprendono quindi tutte le pretese in contrasto con quanto contabilizzato, con due sole deroghe ammissibili, concernenti l' una le pretese derivanti da fatti dolosi o gravemente colposi di organi della stazione appaltante, e l'altra le pretese ricollegantisi a fatti continuativi, la quantificazione dei quali possa effettuarsi soltanto con la cessazione della continuazione. (V 1960/72, mass n 359067; 830/72, mass n 357009; (V 1962/71, mass n 352548).*
Riferimenti normativi: Legge 25/05/1895 num. 350 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)