Sez. 1, Sentenza n. 117 del 08/01/1980 (Rv. 403496 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - IMPORTAZIONE DI MERCI DA UN PAESE ADERENTE ALL'ACCORDO GATT - ASSOGGETTABILITA AI DIRITTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - IMPORTAZIONE DI MERCI DA UN PAESE ADERENTE ALL'ACCORDO GATT - ASSOGGETTABILITA AI DIRITTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - ESCLUSIONE.*
L'importazione di merci da un Paese, che risulti aderente allo accordo generale sulle tariffe doganali del 30 ottobre 1947 (cosiddetto accordo GATT), non e soggetta, a prescindere dalla osservanza o meno della condizione di reciprocita in detto Paese, ai diritti per servizi amministrativi istituiti con la legge 15 giugno 1950 n 330, atteso che il divieto di introduzione di Tributi doganali piu elevati di quelli gia in vigore, fissato dall'accordo stesso e di immediata applicazione nel nostro ordinamento per effetto della legge di ratifica 5 aprile 1950 n 295, non e stato modificato o derogato dalla successiva citata legge n 330 del 1950. (Conf 4064/79, mass n 400562; (Conf 3616/76, mass n 382360).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947, Legge 05/04/1950 num. 295 art. 2, Legge 15/06/1950 num. 330
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)