Sez. L, Sentenza n. 5106 del 23/11/1977 (Rv. 388717 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - RILASCIO SUCCESSIVO ALLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - VALIDITA - CONDIZIONI - INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER MORTE DEL PROCURATORE - PROCURA AL NUOVO DIFENSORE - RILASCIO - TERMINI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - RILASCIO SUCCESSIVO ALLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - VALIDITA - CONDIZIONI - INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER MORTE DEL PROCURATORE - PROCURA AL NUOVO DIFENSORE - RILASCIO - TERMINI.*
Il conferimento della procura al difensore non e condizione di validita o di efficacia dell'atto introduttivo del giudizio, ma opera unicamente come condizione della regolare Costituzione in giudizio della parte rappresentata; pertanto, il rilascio tardivo della procura (ossia successivo alla notificazione dell'atto introduttivo) ha luogo efficacemente fintantoche la parte conservi la facolta di costituirsi in giudizio. Ne consegue che, qualora il processo si sia interrotto per morte del procuratore, la nuova procura puo essere rilasciata anche dopo il termine di sei mesi, imposto per la riassunzione dell'art 305 cod proc civ, purche prima della Costituzione della parte nel giudizio di riassunzione. (Conf 4143/75, mass n 378471).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)