Sez. L, Sentenza n. 21073 del 09/10/2007 (Rv. 599496 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE | Preclusione ex art. 416, secondo comma, cod. proc. civ. - Oggetto - Eccezioni improprie o mere difese - Esclusione - Disciplina di cui al terzo comma del predetto art. 416 - Eccezioni improprie e mere difese - Inclusione - Tardiva proposizione - Decadenza - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE
La preclusione di cui all'art. 416, secondo comma, cod. proc. civ. ha ad oggetto le sole eccezioni in senso proprio e non si estende alle eccezioni improprie ed alle mere difese, ossia alle deduzioni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa, le quali trovano la loro disciplina nel comma terzo dello stesso art. 416, la cui disposizione, malgrado il fatto che dette deduzioni non vengano proposte nella memoria di costituzione, non commina comunque la sanzione della decadenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come mera difesa, per ciò stesso sottratta alla decadenza per tardiva proposizione nella memoria di costituzione in primo grado, la deduzione del preponente in ordine alla sussistenza di una deroga tacita al diritto di esclusiva dell'agente, il quale, a sua volta, aveva proposto domanda per vedersi riconoscere la giusta causa di recesso dal contratto ed il pagamento delle consequenziali indennità, oltre alla corresponsione delle provvigioni residue e di quelle indirette).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)