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Sez. 2, Sentenza n. 25 del 06/01/1982 (Rv. 417713 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - APERTURA DI NUOVI POZZI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417713-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - APERTURA DI NUOVI POZZI - CONDIZIONI.*

L'apertura di nuovi pozzi deve rispettare non solo la distanza dal confine prescritta dall'art. 889 cod. civ., ma anche l'utilizzazione delle acque del fondo vicino precostituita dal titolare e tutelata autonomamente dalla legge, che impone di osservare la maggiore distanza che si renda necessaria, in concreto, per evitare che il regime idrico preesistente subisca pregiudizio. (V 3509/80, mass n 407345; (V 6123/78, mass n 395947).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 911

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)