Sez. 2, Sentenza n. 3509 del 28/05/1980 (Rv. 407345 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUE - COSTRUZIONI DI CANALI OD ACQUEDOTTI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 911 COD CIV - APPLICABILITA AI POZZI - CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUE - COSTRUZIONI DI CANALI OD ACQUEDOTTI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 911 COD CIV - APPLICABILITA AI POZZI - CONDIZIONI.*
L'art 911 cod civ, nell'imporre l'osservanza delle distanze di cui all'art 891 cod civ, si riferisce soltanto alle opere (canali e fossi) in esso contemplati e non ai pozzi, la cui distanza dal confine e fissata dall'art 889 cod civ (due metri liberi tra la linea di confine e il punto piu vicino del perimetro interno del pozzo quale ne sia l'ampiezza e la profondita); ma anche ai pozzi, rientranti fra le opere destinate ad estrarre acque dal sottosuolo, si applicano quelle ulteriori disposizione ed, in particolare, sia quella che impone l'osservanza di maggiori distanze (art 911 cod civ) e l'esecuzione delle opere necessarie per non pregiudicare l'attuale godimento delle acque, da parte dei vicini, ai fini irrigui, domestici o industriali, sia quella che sostanzialmente vieta al primo arrivato nello sfruttamento idrico di monopolizzare questa risorsa naturale a suo esclusivo beneficio (art 912 cod civ), e in caso di controversia sull'utilizzazione di questa risorsa naturale a suo esclusivo beneficio, con opere gia eseguite o da eseguire, affida all'autorita giudiziaria il compito di conciliare gli opposti interessi. (V 6123/78, mass n 395947; (V 3026/75, mass nn 377117, 377118, 377119; (V 1743/72, mass n 358668).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 891, Cod. Civ. art. 911, Cod. Civ. art. 912
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)