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Sez. L, Sentenza n. 19935 del 06/10/2004 (Rv. 577535 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Regresso nei confronti del datore di lavoro - Prescrizione triennale ex art. 112 D.P.R. n. 1124 del 1965 - Disciplina codicistica delle cause di interruzione - Applicabilità - Conseguenze - Atti interruttivi diversi dalla domanda giudiziale - Efficacia.
Stato
decisa il 2004-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577535-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE

L'art. 112, terzo comma, del D.P.R. n. 1124 del 1965, nello stabilire che l'azione di regresso dell'Inail, di cui all'art. 11 dello stesso D.P.R., si prescrive nel termine di tre anni dal giorno in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile, fa riferimento al concetto di prescrizione in senso proprio, quale accolto dalla disciplina generale del codice civile, le cui regole, comprese quelle sull'interruzione, sono pertanto applicabili anche all'anzidetta prescrizione triennale; ne consegue che questa può essere interrotta non solo con la proposizione dell'azione giudiziale, bensì anche con atti stragiudiziali, quali le richieste di rimborso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)