Sez. U, Ordinanza n. 21864 del 19/10/2007 (Rv. 599804 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Ricorso avverso un provvedimento disciplinare emesso dal Consiglio nazionale forense - Enunciazione del quesito di diritto relativo a caiscuna censura - Necessità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
La previsione dell'art. 366-bis cod. proc. civ., a norma del quale l'illustrazione di ciascun motivo di ricorso per cassazione si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione del quesito di diritto, si applica anche nei confronti del ricorso avverso i provvedimenti disciplinari emessi dal Consiglio nazionale forense e pubblicati in data successiva al 2 marzo 2006; va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso nel quale l'illustrazione dei motivi di violazione di legge non si concluda con una specifica formulazione di un quesito di diritto per ciascuna censura e il motivo di difetto di motivazione non indichi con chiarezza il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume carente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Decreto Legisl. 15/02/2006 num. 40 art. 6, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)